Art. 17.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio della sezione specializzata, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui ha la residenza la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo in cui risiede chi richiede il provvedimento.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la sezione specializzata estende la propria competenza a tutti i comuni compresi nel territorio della provincia.